Il contratto di leasing non è disciplinato espressamente dal Codice civile e, per questo, rientra nella categoria dei contratti atipici. La diffusa consuetudine di stipulare contratti di locazione finanziaria od operativa ha fatto sì che la materia venisse disciplinata in numerose sentenze della Corte di cassazione, nonché in alcune circolari dell'Agenzia delle entrate volti a chiarire la deducibilità dei canoni. Il contratto di leasing, per lungo tempo considerato dalla dottrina come una forma di finanziamento, svolge in realtà una vera e propria funzione di scambio tra il concedente, l'utilizzatore e il fornitore del bene. Dati questi elementi, il contratto di leasing deve necessariamente riportare una serie di dati ben precisi: anzitutto, il costo del finanziamento, inclusivo dell'Iva, la sua durata e le modalità di rimborso. Nel contratto deve essere indicato l'importo della prima rata (la più elevata) e delle seguenti, nonché i criteri di aggiustamento del canone qualora esso vari nel tempo. Parimenti, devono essere indicati il numero e la periodicità delle rate, la presenza di un'opzione di riscatto e il suo costo, il tasso d'interesse applicato dalla società di leasing ed eventualmente il coefficiente "lease factor". Se il leasing include servizi aggiuntivi come l'assicurazione o l'assistenza tecnica per la fruizione del bene, essi devono essere specificati nel contratto, così come le spese di istruttoria cui l'utilizzatore va incontro al momento della stipula. Nel contratto di leasing devono essere inoltre inclusi i dati dell'utilizzatore, della società concedente il finanziamento e del venditore del bene, sempre qualora questi ultimi due soggetti non coincidano (come invece nel caso del leasing operativo).