Il contratto di leasing è disponibile anche per chi abbia necessità di prendere in locazione ed eventualmente acquistare barche e natanti. Il leasing nautico funziona esattamente allo stesso modo di un qualsiasi contratto di leasing finanziario: la società finanzia l'acquisto di una barca accollandosi le spese iniziali e concedendo all'utilizzatore la godibilità del natante dietro pagamento di un canone periodico. Tuttavia, il leasing nautico è stato oggetto di una lunga controversia circa gli effetti del contratto ai fini fiscali, a fronte del favorevole trattamento stabilito dalla legislazione francese. Quest'ultima, infatti, permetteva alle società di leasing francesi di esentare dall'Iva una parte delle entrate derivanti dal leasing nautico, calcolata sulla base del periodo trascorso dalle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali europee. Di fatto, le società francesi erano in grado di offrire condizioni migliori rispetto a quelle italiane, facendo sì che anche gli imprenditori nostrani preferissero rivolgersi all'estero per stipulare contratti di leasing nautico. Con la circolare 49/E del 2002, l'Agenzia delle Entrate ha corretto questa distorsione nel meccanismo concorrenziale, introducendo di fatto il leasing nautico in Italia con un meccanismo di detrazione dell'Iva analogo a quello francese. A fini fiscali, quindi, l'utilizzatore deve comunicare alla società di leasing navale, con apposito modulo, il tempo trascorso fuori dalle acque territoriali europee, dimostrando le proprie asserzioni con i documenti di ormeggio. In caso di dichiarazione mendace, nessuna sanzione è applicabile alla società (come stabilito dalla risoluzione 284/E dell'11 ottobre 2007 dell'agenzia delle Entrate) che è anzi autorizzata a rivalersi sul cliente dell'eventuale maggioramento d'imposta.