Accanto al più diffuso leasing finanziario, esiste anche un'altra forma di contratto di locazione: il leasing operativo. Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto permette all'utilizzatore di godere di alcuni servizi accessori, quali l'assistenza tecnica, l'assicurazione e la manutenzione del bene oggetto del contratto. Il rapporto di leasing operativo, inoltre, non si instaura tra tre soggetti come nel caso di locazione finanziaria, ma solamente tra due, poiché il produttore del bene coincide con il locatore. Il leasing operativo, poi, non ha una durata minima e molto spesso non prevede una clausola di riscatto al termine del rapporto. Anche quando è possibile acquistare il bene, l'importo finale è di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per la locazione finanziaria, a ragione della ridotta durata del leasing operativo. La locazione operativa, in compenso, permette di sostituire i beni in uso man mano che si usurano o divengono obsolescenti, trasferendo alla società di leasing anche i costi dell'ammodernamento oltre che quelli legati alla manutenzione e alla proprietà. Il leasing operativo presenta un ulteriore vantaggio nella gestione d'impresa, in quanto il bene preso a noleggio non va iscritto a bilancio. Con la risoluzione 175/E del 12 agosto 2003, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la disciplina fiscale del leasing operativo differisce da quella applicabile al leasing finanziario. In particolare, non risulta applicabile il metodo dell'ammortamento finanziario indicato all'articolo 67, comma 8 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) né quello per il computo del valore d'iscrizione dei beni ai fini dei crediti impliciti per il calcolo della svalutazione dei crediti. Viceversa, resta valido il consueto processo di ammortamento dei beni secondo i coefficienti stabiliti dal decreto del ministero delle Finanze 31 dicembre 1988.